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Qui vengono illustrati i documenti occorrenti per la modifica di una società in nome collettivo o in accomandita semplice.
Indicare:
Vengono poi indicati gli adempimenti a carico del Notaio e quelli che dovranno essere espletati dalla società.
Per ciascun socio (o, nel caso di cessione di quote a favore di estranei, per ciascun cessionario, o in caso di morte del socio, per ciascun erede) produrre :
In alternativa, compilare il seguente prospetto, fermo restando che al momento della stipula dovranno essere prodotti i documenti richiesti:
Se il socio è un’altra società, nei limiti in cui è ammesso, deve essere prodotta la normale documentazione idonea a identificare la società e attestare i poteri di firma del legale rappresentante:
Per la società da modificare occorre produrre:
Indicare le modifiche che si vogliono apportare alla società. Di seguito sono riportate quelle più frequenti.
Indicare la nuova ragione sociale, che deve contenere necessariamente il nome e cognome
La modifica può consistere anche nel cambiamento del nome del socio, cambiamento che deve essere fatto se il socio esce dalla società o diventa accomandante.
Se la società è titolare di autoveicoli, indicarne la descrizione affinché sia inserita nell’atto, ai fini delle formalità successive.
Se la società è titolare di immobili, è preferibile che i relativi estremi siano indicati nell’atto, affinché ne sia effettuata la trascrizione e la voltura.
Se una società in nome collettivo è trasformata in società in accomandita semplice, indicare quali sono i soci accomandanti e quale gli accomandatari, nonché le nuove norme sull’amministrazione.
Se una società in accomandita semplice si trasforma in società in nome collettivo, indicare quali soci assumono l’amministrazione.
Se una società di persone si trasforma in una società di capitali (quindi s.r.l. o s.p.a.), occorre fornire tutti i dati della nuova società, tenendo presente le indicazioni contenute per la costituzione di una società di capitali; occorre la perizia giurata. Si tenga presente che, se può rimanere invariato l’oggetto, la sede e la durata, tutti gli altri patti devono essere modificati, per cui occorre concordare lo statuto della nuova società.
Se la società è titolare di immobili o autoveicoli, occorre indicarli in atto, per consentire il cambio di intestazione.
Indicare con precisione la nuova sede della società, riportando gli elementi appresso richiesti:
Comune Prov. Cap.
Frazione o località
via, piazza, ecc… N.ro.
Indicare se la sede degli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell’impresa è ubicata:
Indicare se l’attività, già denunziata presso la precedente sede sociale:
Anche in caso di trasferimento di sede legale, se la società è titolare di autoveicoli, occorre menzionarli in atto, per la pubblicità successiva.
Indicare la nuova data di scadenza della società, che può essere successiva a quella originaria (proroga della società) o precedente (anticipo della scadenza).
E’ anche possibile:
E’ possibile modificare l’oggetto sociale. Le modifiche possono consistere:
Indicare le modifiche o il nuovo testo dell’oggetto sociale, precisando che le attività finanziarie non potranno mai costituire attività prevalente della società né potranno mai essere esercitate nei confronti del pubblico, salvo che la società abbia proprio tale oggetto, ma in tal caso occorre osservare tutte gli adempimenti previsti per tali società.
Nelle società di persone, costituisce modifica della società, anche il cambiamento delle persone dei soci a seguito della cessione delle quote sociali.
La cessione può essere:
La cessione può essere fatta:
In ogni caso fornire:
Anche questi fatti determinano una modifica della società.
In caso di morte è possibile:
Se viene liquidata la quota agli eredi, indicare l’ammontare della somma liquidata e le modalità di pagamento.
In caso di recesso (cioè, di uscita del socio, di propria iniziativa) o di esclusione (cioè, di “espulsione” del socio) occorre un apposito atto in cui si formalizza l’uscita del socio. Indicare l’ammontare della somma liquidata al socio uscente e le modalità di pagamento
Nelle società in accomandita semplice, è possibile che gli accomandanti o alcuni di essi diventino accomandatari e viceversa. Indicare le modifiche, tenendo presente che l’amministrazione spetta agli accomandatari
E’ possibile variare l’ammontare dei conferimenti, mediante aumento o riduzione del capitale.
Se l’aumento è effettuato mediante nuovi conferimenti dei soci, indicare l’ammontare dei conferimenti di ciascun socio, tenendo presente che i conferimenti non devono essere proporzionali al valore delle quote, ma possono essere effettuati anche in misura diversa e possono essere effettuati solamente da alcuni soci.
Se l’aumento è effettuato con conferimento da parte di terzi, questi, in tal modo, entrano in società.
Per ciascun socio, indicare, inoltre, se i conferimenti sono liberati in denaro o sono liberati in natura.
In tal caso, se si tratta di conferimento di immobili, produrre gli stessi documenti richiesti per la vendita di un immobile; se si tratta di conferimento di azienda, produrre i documenti richiesti per la cessione di azienda
La riduzione può essere fatta a seguito di perdite o mediante assegnazione di beni ai soci. In questo caso indicare per ciascun socio, se la restituzione è fatta in denaro
è fatta con assegnazione di beni in natura. In caso di assegnazione di immobili, produrre i documenti richiesti per la vendita di un immobile; in caso di assegnazione dell’azienda sociale o di un ramo d’azienda, produrre i documenti richiesti per la cessione di azienda.
In ogni tempo è possibile modificare le persone degli amministratori, attribuendo l’amministrazione:
Indicare i nuovi soci amministratori.
Quando vi sono più soci amministratori, è possibile modificare le modalità di amministrazione, attribuendola:
Indicare i nuovi poteri di amministrazione e rappresentanza.
E’ possibile modificare i patti relativi alla ripartizione degli utili:
Normalmente questo studio provvede:
La società dovrà provvedere:
Se la società si è sciolta con nomina di liquidatore, ultimata la liquidazione e depositato il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore deve chiedere la cancellazione dal registro delle imprese senza necessità di altro intervento del notaio.
Come procedere:
Stipulato l’atto e provveduto alla registrazione, lo studio provvederà a trasmettere l’atto al registro delle imprese. Se la società si scioglie senza nomina di liquidatore, il notaio provvederà alla contestuale cancellazione della società dal registro delle imprese.
Appena avuta la visura che attesta l’avvenuta iscrizione, la trasmetterà al commercialista e alla società
Il costo della modifica è commisurato anche al valore della cessione, imposte, bolli, Cassa Nazionale Notariato e diritti camerali.
È consigliabile una preventiva sessione / consulenza con il Notaio o con i suoi collaboratori al fine di verificare la coerenza delle modifiche con la normativa civilistica e fiscale e la convenienza per la società e per i soci, anche in funzione della propria situazione personale, fiscale ed i relativi rischi.
A seguito di tale consulenza preventiva gratuita verrà rilasciato un preventivo analitico e corretto del costo complessivo dell’operazione.